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DIRITTI DEI
PASSEGGERI AEREI
Nella nostra societa’ l’aereo e’ diventato un mezzo di trasporto
di massa. Determinante in tal senso e’ stato l’avvento, anche
nei nostri cieli, delle cosiddette compagnie Lowcost che ha
abbattuto considerevolmente i prezzi dei biglietti. Così oggi si
ricorre all’aereo con la stessa facilita’ e frequenza con cui
fino a non molto tempo fa si prendeva un treno e non potrebbe
essere diversamente, dati gli indubbi vantaggi che esso offre:
veloce, comodo e, in taluni casi, anche piu’ economico di altri
mezzi di trasporto. Talvolta pero’ puo’ capitare ai passeggeri
di incorrere in disservizi piu’ o meno fastidiosi, che possono
trasformare il viaggio da piacevole diversivo a sgradevole
avventura, con tutto cio’ che consegue. Sappiate che in questi
casi la legge tutela i passeggeri e le Compagnie aeree sono
tenute ad informarvi sui vostri diritti. Purtroppo questa
comunicazione non sempre avviene in modo chiaro e corretto,
quindi abbiamo pensato di dedicare una pagina a quelli che sono
i diritti dei passeggeri ed i doveri delle Compagnie aeree,
rifacendoci ad un documento pubblicato dalla Commissione
Europea. Dateci un’occhiata prima di partire … viaggiare
informati e’ meglio.
Imbarco negato
In questo caso per il passeggero e’
previsto un indennizzo che va dai 125€ ai 600€; l’entita’
del rimborso varia in base alla distanza coperta dal volo ed al
ritardo accumulato in caso di volo alternativo.
Ritardo prolungato
Qualora il ritardo sia superiore a cinque
ore, se rinuncia al volo, il passeggero puo’ chiedere il
rimborso del biglietto.
Volo cancellato
Il passeggero ha diritto ad un risarcimento
a meno che:
Ø
Abbia ricevuto comunicazione della cancellazione
14 giorni prima della partenza
Ø
Il volo offerto in alternativa parta ad un orario
prossimo a quello previsto dal volo acquistato
Ø
La cancellazione sia dovuta ad eventi straordinari
Assistenza da parte della compagnia
aerea
Il passeggero ha diritto a pasti,
comunicazioni e pernottamento in caso di ritardo prolungato.
In caso di imbarco negato o cancellazione
del volo puo’ essere offerta la possibilita’ di scegliere se
continuare il viaggio o ricevere il rimborso del biglietto (se
il ritardo supera le cinque ore).
Passeggeri con mobilita’ ridotta
Sono protetti da qualunque discriminazione
e, a partire dal mese di luglio del 2008, potranno fare
affidamento su un’assistenza adeguata negli aeroporti
dell’Unione Europea (vedi le condizioni).
Identita’ della Compagnia aerea
Il passeggero ha il diritto di essere
informato preventivamente sulla Compagnia che effettuera’ il
volo. Ricordate che le compagnie considerate non sicure sono
fatte oggetto di severe restrizioni e divieti nell’ambito
dell’Unione Europea. Potete consultare un elenco di queste
compagnie al seguente indirizzo:
http://air-ban.europa.eu
Responsabilita’
La Compagnia aerea e’considerata responsabile dei danni subiti
dal passeggero in caso di ritardo (fino ad un max di 4.800€),
della rottura o perdita del bagaglio (fino ad un max di
1.200€) ed in caso di lesioni o decesso a seguito di
incidenti. Tale responsabilita’ non sussiste se la Compagnia ha
adottato tutte le misure possibili e necessarie per evitare gli
stessi o qualora non sia stato possibile adottare le medesime.
Viaggi All Inclusive
Gli operatori turistici che vendono pacchetti con la formula del
tutto compreso sono tenuti a fornire al cliente
informazioni dettagliate sul viaggio acquistato, ad osservare
gli adempimenti contrattuali e a tutelare il passeggero qualora
ci fossero delle inadempienze da parte dell’organizzazione.
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